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Ufficio Tributi
Via Roma, 30
telefono 0174/585128 telefax 0174/585732
ORARI:
lunedì 8:30 - 12:30
martedì 8:30 - 12:30 / 14:30 - 16:00
mercoledì 8:30 - 12:30
giovedì 8:30 - 12:30 / 14:30 - 16:00
venerdì 8:30 - 11:30
personale addetto: Basiglio Cristina – Brizio Paolo
COSAP - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L'occupazione, permanente o temporanea, di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al comune è soggetta a concessione/autorizzazione.Vengono definite OCCUPAZIONI PERMANENTI quelle di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, aventi durata non inferiore ad un anno e non superiore a 29 anni.
Vengono definite OCCUPAZIONI TEMPORANEE quelle effettuate anche con manufatti, ma di durata inferiore ad un anno.
Per occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore consecutive, o per la sosta di mezzi per il tempo necessario al carico/scarico di merci, non è necessaria alcuna concessione/autorizzazione.
Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione del pagamento del canone da effettuarsi a mezzo bollettino di c/c postale n. 15793128 intestato a Comune di Pianfei - Servizio Tesoreria oppure tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.
ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
E' un'imposta dovuta da tutti i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili,
terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, o dal titolare di
diritto di usufrutto, uso, abitazione, ecc..
L'imposta è determinata dal valore degli immobili. Questo si desume dalle
rendite catastali, rivalutate a norma di legge del 5% (per i fabbricati),
dal valore venale (per le aree fabbricabili), dal reddito domenicale (per
i terreni).
Le aliquote dell'imposta vengono determinate ogni anno da una delibera
di Consiglio Comunale che individua anche le detrazioni ordinarie e le
maggiori detrazioni.
L'imposta deve essere versata annualmente, per l'anno in corso, in una
sola rata o in due rate.
Il pagamento in un'unica rata si effettua entro il 16 giugno, il pagamento
in 2 rate si effettua nel seguente modo:
Aliquota ordinaria - del 6%o (sei per mille) per tutti gli immobili.
1° RATA entro il 16 giugno, per un importo pari al 50% dell'imposta pagata
l'anno precedente,
2° RATA entro il 16 dicembre pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il versamento va eseguito:
- Bollettini postali allegati con versamento sul c/c 13168158
intestato a
COMUNE PIANFEI ICI SERVIZIO TESORERIA.
- Presentando il bollettino allegato presso il ns. Tesoriere:
Banca di Credito
Cooperativo di Pianfei e Rocca dè Baldi
- Mediante mod. F24.
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri
il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione del tributo comunale, con l'eccezione
degli immobili classificati nelle categorie catastali Ai (abitazioni signorili),
A8 (ville) e A9 (castelli).
L'agevolazione tocca l'«abitazione principale» che, secondo il decreto
legislativo 504 del 1992, è l'immobile in cui il contribuente ha la residenza
anagrafica. L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione
principale (come box, garage, cantine).
Se l’imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite
un’apposita istanza all’ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna
marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24
con cui si è provveduto al pagamento.
La domanda va presentata entro cinque anni dalla data di versamento dell’imposta,
mentre l’ente è tenuto al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento.
I lavoratori e pensionati che hanno già presentato il modello 730 facendo
richiesta che parte del credito d’imposta fosse destinato al pagamento
dell’Ici, se la tassa non è ancora stata pagata, possono presentare il
modello 730 (o Unico) integrativo; in alternativa potranno effettuare
la correzione con le dichiarazioni 2009.