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Regolamento per la gestione dei rifiuti
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALEART. 1 Disciplina del servizio
ART. 2 Principi generali
ART. 3 Criteri ai quali uniformarsi
ART. 4 Classificazione dei rifiuti urbani
ART. 5 Oggetto del servizio
TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI
ART. 6 Zone in cui si effettua lo spazzamento
ART. 7 Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani
ART. 8 Zone con popolazione non agglomerata
CAPO II -SERVIZIO SGOMBERO NEVE
ART. 9 Spargimento miscele antisdrucciolevoli
ART. 10 Sgombero neve
ART. 11 Reperibilità del personale
CAPO III - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
ART. 12 Periodicità ed orario del servizio
ART. 13 Raccolta dei rifiuti in contenitori
ART. 14 Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori
ART. 15 Lavaggio dei contenitori
ART. 16 Trasporto dei rifiuti
ART. 17 Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 18 Caratteristiche della raccolta
ART. 19 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
19.1 DISPOSIZIONI
19.2 BATTERIE E PILE
19.3 PRODOTTI FARMACEUTICI
ART. 20 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
ART. 21 Raccolta differenziata vetro
ART. 22 Raccolta differenziata della carta
ART. 23 Raccolta differenziata dell'alluminio
ART. 24 Raccolta differenziata delle materie plastiche
ART. 25 Agevolazioni per la raccolta differenziata – Compostaggio Domestico
ART. 26 Smaltimento di teli plastici di origine agricola
ART. 27 Smaltimento del verde da sfalcio / potatura di giardini ed aiuole
ART. 28 Lavaggio e disinfezione contenitori raccolte differenziate
ART. 29 Informazioni
ART. 30 Associazioni di volontariato
CAPO V - SMALTIMENTO RIFIUTI
ART. 31 Impianto di smaltimento
ART. 32 Smaltimento dei rifiuti in caso di necessità per la tutela della salute pubblica
CAPO VI - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA
ART. 33 Vigilanza igienico-sanitaria
ART. 34 Controllo della vigilanza urbana
CAPO VII - NORME RELATIVE AL PERSONALE
ART. 35 Stato giuridico del personale
ART. 36 Uso della divisa
TITOLO III DIVIETI E PRESCRIZIONI
CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
ART. 37 Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private
ART. 38 Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati
ART. 39 Obbligo di tenere puliti fabbricati ed aree scoperte private
ART. 40 Pulizia dei mercati e delle aree occupate da esercizi pubblici
ART. 41 Carico e scarico di merci e materiali
ART. 42 Rifiuti da attività edilizie e da sgombero totale o parziale di fabbricati
TITOLO IV SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI
CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ART. 43 Classificazione dei rifiuti speciali
ART. 44 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
ART. 45 Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura
ART. 46 Responsabilità dei produttori dei rifiuti speciali
CAPO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
ART. 47 Classificazione dei rifiuti tossici e nocivi
ART. 48 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi
ART. 49 Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
ART. 50 Autorizzazione per lo smaltimento
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 51 Riciclo di materiali e produzione di energia
ART. 52 Autorizzazione per la gestione di discariche
ART. 53 Informazioni all'Amministrazione Comunale
ART. 54 Osservanza delle norme regionali
ART. 55 Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore
ART. 56 Termine per la conclusione dei procedimenti
ART. 57 Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative
ART. 58 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
ART. 59 Servizi appaltati
ART. 60 Validità del regolamento
TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO
ART. 61 Organo di controllo
ART. 62 Violazione delle norme regolamentari
ART. 63 Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazioni
ART. 64 Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti
ART. 65 Violazione delle disposizioni di cui agli artt.,14, 19 e 37
ART. 66 Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41 e 42.
ART. 67 Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 21, 22, 23 e 24.
ART. 68 Abrogazione
TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 Disciplina del servizio
Il presente regolamento, ai sensi del D.L.G.S. 22/97, disciplina i servizi
di nettezza urbana sotto l'aspetto tecnico ed igienico-sanitario secondo
le disposizioni recate dal citato D.L.G.S. 22/97ed a completamento del regolamento
concernente l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni.
Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ecologici, urbanistici, economici ed estetici del problema dei rifiuti.
A tal fine, il cittadino-utente è coinvolto nel servizio sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento e dal D.L.G.S. 22/97, sia nel contribuire finanziariamente con l'apposita tassa ai costi di smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal Comune. ART. 3 Criteri ai quali uniformarsi
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:
1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) rispettare le esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio. ART. 4 Classificazione dei rifiuti urbani
Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, nonchè di quello concernente l'applicazione della tassa sul loro smaltimento, sono considerati rifiuti urbani:
1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (R.S.U.);
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ad aree private, comunque soggette ad uso pubblico;
4) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane e dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
5) i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti dagli insediamenti civili, quali:
- Batterie e pile
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici
6) i rifiuti speciali: in attesa del decreto attuativo dell’ Art. 18, comma 2, lettera d del DLGS 22/97, si utilizza quale
norma tecnica la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1982 punto 1.1.1 ART. 5 Oggetto del servizio
Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha particolarmente per oggetto:
1) lo spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, qualora la situazione lo renda necessario.
(Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento di rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, dei fiumi e simili nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali e stradali nell’ ambito del territorio comunale è a carico del titolare del rispettivo bene demaniale o dell’ eventuale concessionario).
2) lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti dai fabbricati o altri insediamenti civili in genere e di quelli assimilabili ai rifiuti urbani
3) la raccolta dei rifiuti speciali che derivano dalla depurazione delle acque e dallo smaltimento dei rifiuti urbani non tossici e nocivi;
4) la raccolta differenziata delle componenti recuperabili, con particolare riferimento alle frazioni umide e secche dei rifiuti solidi urbani ed inoltre la raccolta:
4.1 dei rifiuti urbani pericolosi (Pile - Batterie – Farmaci,…) 4.2 dei contenitori in vetro ed alluminio provenienti da utenze domestiche
4.3 della carta
4.4 convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani
4.5 delle materie plastiche
I servizi elencati nell'ambito del presente regolamento sono assunti con diritto di privativa dal Comune di Pianfei, nelle forme di cui al T.U. 267/2000 ex legge 8 giugno 1990 n° 142 e dell’ Art. 23 del DGSL 5 febbraio 1997. TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
CAPO I - ZONE INTERESSATE AI SERVIZI
ART. 6 Zone in cui si effettua lo sgombero
neve
Il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo
sono effettuati con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.
L'estensione ad altre zone è disposta con provvedimento del Sindaco, in
correlazione con l'aumento della rete viaria e della popolazione residente
o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche ed economiche della
zona.
E’ fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica
via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’ intera larghezza
degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.
Il servizio di cui al precedente articolo 5 viene effettuato nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale o del Sindaco e risultanti dalla specifica planimetria, nella quale è evidenziata la zona di applicazione del servizio e della relativa tassa, avuto riguardo al comma 5° dell'art. 8 del D.L. 2.3.1989, n.66, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144. ART. 8 Zone con popolazione non agglomerata
Ove venga richiesto dai cittadini-utenti o se ritenuto necessario da esigenze emerse nel corso dello svolgimento del servizio, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di estendere il servizio in tutte le zone del territorio comunale o ad una parte delle zone attualmente escluse dal servizio o modificare il tipo di servizio attualmente in essere. CAPO II -SERVIZIO SGOMBERO NEVE
ART. 9 Spargimento miscele antisdrucciolevoli
Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità, il
suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate,
il servizio addetto deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo
le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti
condizioni di transitabilità.
Nel caso di caduta della neve, il servizio interessato deve attuare, nelle zone di competenza, non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.
Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose, si deve dare la precedenza a salite, strade di grande traffico, accessi ad uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.
Lo sgombero della neve dagli accessi carrai è posto a carico dei proprietari o degli aventi diritto a qualsiasi titolo; a tale proposito si richiama espressamente quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. ART. 11 Reperibilità del personale
In caso di nevicate tutto il personale deve presentarsi nei punti prestabiliti entro trenta minuti dalla chiamata da parte dell'ufficio comunale competente, anche se ciò avvenga in giorni festivi, compatibilmente con i turni di reperibilità e nel rispetto delle norme in merito impartite dal vigente C.C.N.L. e/o dai regolamenti vigenti.
Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate con provvedimento del Sindaco.
CAPO III - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI URBANI
ART.12 Periodicità ed orario del
servizio
La frequenza di raccolta è di due volte a settimana, il per gli RSU, e di
una volta ogni due settimane per le tipologie di rifiuti comprese nella
raccolta differenziata ovvero:
• Plastica
• Carta
• Vetro
Di norma, il ritiro dei rifiuti viene effettuato tra le ore 6 e le ore 13.
Il Sindaco, peraltro, ha la facoltà di modificare tali frequenze e tale
orario, qualora lo giustifichino particolari circostanze, in relazione alle
specifiche esigenze dei vari servizi.
L'Amministrazione comunale mette a disposizione appositi contenitori dislocati su tutto il territorio compreso nei perimetri di raccolta, nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a collocare i rifiuti raccolti in sacchi legati, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio può installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei nei quali è vietato conferire rifiuti interni, ingombranti,tossici, nocivi, pericolosi e simili. Il servizio provvede, con idonei autocompattatori, allo svuotamento dei contenitori
Ogni utente ha l’ obbligo di trattare con cura i contenitori predisposti facendo il possibile per evitare il loro danneggiamento. Chiunque violi questa disposizione è sanzionabile secondo quanto previsto dal presente regolamento. ART. 14 Modalità di conferimento rifiuti nei contenitori
1) I rifiuti da depositare dovranno essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi ed in particolare i rifiuti conferiti dagli esercizi pubblici (bar, trattorie, negozi alimentari, ecc.);
2) E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone, imballaggi e simili dovranno essere ridotti in pezzi se in modeste quantità in modo da non sprecare lo spazio a disposizione, diversamente dovranno essere piegate, legate e posizionate a fianco del contenitore;
3) Ad eccezione del caso previsto al precedente punto, è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in cassette, scatole o sacchetti, sopra o attorno ai cassonetti;
4) Non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigarette, ceneri, ecc.);
5) Deposti i rifiuti, lo sportello dei cassonetti dovrà essere sempre ben chiuso;
6) E' vietato parcheggiare veicoli a fianco e/o in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio;
7) E' vietato rovistare e sottrarre dai cassonetti qualsiasi materiale depositato;
8) I cassonetti possono essere spostati solo dai responsabili del servizio;
9) Non è consentito immettere nei cassonetti i seguenti tipi di rifiuti:
9.1 i materiali di scavo, costruzione e demolizione e manutenzione degli stabili;
9.2 i rifiuti derivanti da allevamenti di animali in genere e carogne di animali;
9.3 le scorie degli impianti di riscaldamento;
9.4 le sostanze che per qualsiasi causa siano di danno ai cassonetti;
9.6 i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali, manifatturiere ed industriali;
9.5 mobili, elettrodomestici ingombranti, materassi, reti, damigiane, sanitari, lampade al neon derivanti da utenze non domestiche.
Per il conferimento dei rifiuti ingombranti si dispone ai sensi del successivo art.21. ART. 15 Lavaggio dei contenitori
Periodicamente il servizio deve provvedere al lavaggio e relativa disinfezione dei contenitori secondo le modalità e frequenze specificate nel contratto di servizio.
ART. 16 Trasporto dei rifiuti
Il trasporto dei rifiuti solidi interni dalle varie zone di raccolta al
punto di scarico dovrà effettuarsi con speciali attrezzature, del tipo a
compattazione continua, aventi la bocca di caricamento sul lato posteriore
e che siano costruite in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori.
L'autocompattatore, nell'ambito della zona in cui opera, effettuerà delle
fermate, in punti intermedi e di facile accesso per gli addetti della squadra,
in modo da ridurre al minimo i percorsi di questi.
I punti di sosta, fissati dall'Amministrazione, devono essere scelti in
modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio
per la circolazione stradale. La sosta dei veicoli adibiti al trasporto
dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario
alle operazioni di svuotamento.
Una volta completato il caricamento, l'autocompattatore deve recarsi alla
discarica consortile di Borgo San Dalmazzo per lo svuotamento, avendo cura,
nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale, di effettuare
il tragitto nel minor tempo possibile.
I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART. 18 Caratteristiche della raccolta
Come "raccolta differenziata" è indicata la raccolta di rifiuti
della stessa categoria effettuata secondo le modalità di cui agli articoli
seguenti con mezzi che ne impediscono il mescolamento con altre classi di
rifiuti e con conferimento separato ai centri di raccolta.
ART. 19.1 DISPOSIZIONI
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’ elenco di cui all’ Allegato O del DLGS 22/97. Tra questi ii seguenti rifiuti urbani:
- - Batterie e pile
- - Prodotti farmaceutici
Gli utilizzatori finali dei prodotti di cui sopra sono obbligati alla immissione degli stessi negli appositi contenitori posizionati a cura della Civica Amministrazione nei luoghi indicati con provvedimento del Sindaco.
E' vietato immettere in tali contenitori rifiuti diversi da quelli indicati.
I costi di questi servizi fanno carico al Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi urbani.
I rapporti tra il Comune ed il “Consorzio Ecologico Cuneese” in ordine allo stoccaggio provvisorio ed allo smaltimento finale dei R.U.P. sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti in osservanza a quanto stabilito dal DLGS 22/97 19.2 BATTERIE E PILE
Le batterie e pile esaurite, provenienti esclusivamente da utenze domestiche, dovranno essere collocate negli appositi contenitori
Il ritiro di questi rifiuti è previsto con frequenza mensile.
Tutto il materiale raccolto, dopo le operazioni di pesatura, viene trasportato e stoccato negli appositi locali istituiti presso l’ Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, che si preoccuperà del trattamento finale avvalendosi di Ditte Convenzionate. E’ fatto divieto assoluto di collocare nei o vicino ai suddetti contenitori qualsiasi tipo di accumulatore o batteria per veicoli a motore; tali rifiuti vanno smaltiti in ottemperanza a quanto disposto dal Titolo IV del presente regolamento. Si ribadisce che i rivenditori di tali prodotti sono tenuti al ritiro degli accumulatori / batterie esausti
19.3 PRODOTTI FARMACEUTICI
Presso le farmacie, le convivenze od altri punti del territorio comunale
prescelti dal Sindaco in base a criteri di opportunità e di necessità, viene
dislocato un apposito contenitore per la raccolta dei prodotti farmaceutici
scaduti, o comunque scartati, provenienti unicamente da utenze domestiche.
Tali contenitori verranno svuotati con frequenza rapportata ai tempi di
riempimento dei medesimi e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
Nei contenitori di cui trattasi potranno essere conferiti unicamente i medicinali
scartati da utenze domestiche e non quelli originati dalle Farmacie, dai
gabinetti medici e da commercianti e/o rappresentanti di prodotti farmaceutici,
che si configurano come "Rifiuti speciali" ai sensi dell’ Art.
18 secondo comma punto d del DLGS 22/97.
I rifiuti così raccolti, dopo le necessarie operazioni di pesatura, vengono
trasportati e stoccati provvisoriamente negli appositi locali istituiti
presso l’ Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti che si preoccuperà del trattamento
finale, avvalendosi di ditte convenzionate.
Chiunque debba smaltire rifiuti i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi del DLGS 22/97, purché non si tratti di tipologie specificamente trattate in altri articoli del presente regolamento, deve telefonare al numero verde 800-654300. All’ utente verrà indicato il giorno previsto per il ritiro; la sera antecedente il giorno del ritiro i rifiuti oggetto di smaltimento andranno riposti all’ esterno dell’ abitazione o della recinzione privata se presente. Il servizio è predisposto per il ritiro di pochi pezzi a chiamata (massimo 3). Nel caso di sgombero totale o parziale di fabbricati in genere, l’ utente deve avvalersi delle aziende specializzate per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da queste attività come prescritto dall’ articolo 42 del presente regolamento. In ogni caso l’ utente è altresì tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che dovessero risultare insudiciate da tali attività e non abbandonarvi residui di alcun genere. E’ fatto divieto di trattare i rifiuti ingombranti in modo difforme da quanto previsto al presente articolo in particolare ne è vietato l’ abbandono su suolo privato o pubblico.
ART. 21 Raccolta differenziata vetro
Negli appositi contenitori dislocati in tutto il territorio comunale, i
cittadini sono tenuti a depositare i contenitori in vetro provenienti da
utenze domestiche.
Tutto il vetro depositato deve essere privo di qualsiasi parte estranea
in plastica o metallo (tappi, etc.) e non può essere abbandonato al di fuori
della campana stessa.
La frequenza di svuotamento è quindicinale o a seconda della necessità e
dei tempi di riempimento.
Le lastre di vetro o altri oggetti in vetro di dimensioni elevate vanno
invece portati all’ Area servizi in Via Villanova secondo gli orari esposti
presso la stessa.
l rottame di vetro verrà recuperato dalla Ditta appaltatrice del servizio
raccolta e trasporto Rifiuti solidi urbani.
Il ricavato della vendita di questo materiale andrà al CEC.
Questa raccolta è estesa a tutto il territorio comunale dove sono stati posizionati appositi contenitori , nei punti indicati con provvedimento del Sindaco.
In questi contenitori i cittadini sono tenuti a depositare giornali, riviste, libri ed altri tipi di carta ad esclusione dei prodotti sottoelencati, la presenza dei quali renderebbe inutilizzabile l'intera partita di carta da macero:
- pergamena vegetale o surrogati resistenti ai grassi;
- carte e cartoni cerati, paraffinati, bitumati ed oleati;
- carta carbone;
- carte e cartoni impregnati e/o collanti, resistenti all'umido con plastica, cellophan, bitume o fogli metallizzati;
- carte e cartoni glacè, verniciati al cromo, prodotti con l'aiuto di vernici sintetiche o fogli sintetici;
- carte e cartoni trattati con colle insolubili in acqua, come i dorsi collati.
- contenitori tetrapak per il latte o alimenti simili
La frequenza di raccolta è quindicinale e comunque a seconda delle necessità e dei tempi di riempimento.
Il ricavato della vendita di questo materiale andrà al CEC. ART. 23 Raccolta differenziata dell'alluminio
Le lattine di alluminio, possibilmente schiacciate, devono essere smaltite nei contenitori per la raccolta del vetro.
ART. 24 Raccolta differenziata delle
materie plastiche
Negli appositi contenitori dislocati su tutto il territorio comunale, i
cittadini sono tenuti a conferire tutte le materie plastiche quali ad esempio:
buste, bottiglie, flaconi, utensili etc.
La frequenza di raccolta è prevista con cadenza quindicinale ed a seconda
delle necessità e dei tempi di riempimento.
Oggetti di dimensioni elevate vanno invece portati all’ Area servizi in
Via Villanova secondo gli orari esposti presso la stessa.
Il materiale plastico verrà recuperato dalla Ditta appaltatrice del servizio
raccolta e trasporto Rifiuti solidi urbani. Il ricavato della vendita di
questo materiale andrà al CEC.
Nel Comune è incentivato il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:
a)compostaggio in compostiera mediante:
-Composter chiuso: contenitore areato, studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo
-Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di iuta, di forma cilindirica, dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare.
-Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
b) compostaggio in cumulo all’aperto, laddove il cumulo sia già esistente ed abbia le seguenti caratteristiche:
- capacità minima 1 metro cubo
-larghezza massima della base metri 2;
-altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
-Lunghezza minima a regime: metri 2;
-sezione triangolare o trapezioidale;
c) compostaggio in buche aventi le seguenti caratteristiche:
-capacità minima 1 metro cubo
-pareti foderate ad es. in legno…
-fori di drenaggio sul fondo
Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le buche e le concimaie agricole.
Sono oggetto di compostaggio i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale seguendo le regole di base per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un’adeguata aerazione, un’adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell’umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.
d) regolamento per il compostaggio:
1. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici senza avvalersi della fornitura del composter a carico del Comune, si applica , a richiesta degli stessi, una riduzione del 5 per cento della TARSU (tassa rifiuti):
1a). dall’ anno di inizio attività purchè risultino almeno mesi 10 di utilizzo effettivo
1b). a partire dall’ anno successivo all’ adesione al regolamento se l’ utilizzo effettivo è inferiore ai 10 mesi Per i composter forniti a carico dell’ Amministrazione l’ utente ha l’ obbligo di usare la massima cura pena l’ addebito del valore del composter stesso e non è prevista nessuna riduzione della Tassa.
2. L’agevolazione è riservata a tutti i cittadini del territorio comunale che pagano la tassa rifiuti.
3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato.
4. Il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell’area di pertinenza dell’abitazione ed il requisito necessario per godere dell’ agevolazione è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
5. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG o se il luogo di compostaggio è distante meno di 10 metri dal confine di un’altra proprietà è obbligatorio l’uso della compostiera chiusa.
6. E’ ammesso l’utilizzo di un’unica compostiera per un numero massimo di 3 nuclei famigliari a condizione che sia di idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori;
7. La richiesta per la riduzione della TARSU ( Allegato “A”) deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore secondo quanto indicato ai punti 1), 1a) ed 1b).
8. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio tributi.
9. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni o il mantenimento della concessione in uso gratuito del composter e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa, degli interessi e all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
10. La prima verifica per il corretto utilizzo della
compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro 12 mesi dalla data di adesione. Per gli anni successivi la verifica verrà eseguita a campione con date stabilite dall’Ente gestore.
Per poter essere autorizzati all’ uso del compostaggio domestico occorre compilare e consegnare all’ Ufficio Tributi l’ Allegato “A” del presente regolamento. ART. 26 Smaltimento di teli plastici di origine agricola
In accordo con le organizzazioni di categoria, si organizzerà, per un periodo pari a settimane una all’ anno, l’operazione di raccolta dei teli di origine agricola. I detentori di tali rifiuti sono tenuti a trasportare in proprio tale materiale fino all’ area servizi sita in Via Villanova. Il Comune, in accordo con il “consorzio Ecologico Cuneese” provvederà al trasporto e smaltimento in accordo con le disposizioni di legge.
Il Comune e le organizzazioni di categoria informeranno in modo adeguato e con congruo anticipo circa il periodo di raccolta. E’ fatto divieto assoluto di disperdere i teli agricoli nell’ ambiente o di bruciarli; i contravventori saranno puniti a norma di legge e del presente Regolamento.
ART. 27 Smaltimento del verde da
sfalcio/potatura di giardini ed aiuole
Tutto il materiale derivante da sfalcio di giardini ed aiuole sia privati
che pubblici e tutto il materiale risultante da attività di potatura di
alberi ed arbusti sia privati che pubblici deve essere conferito negli appositi
contenitori collocati nell’ area servizi sita in Via Villanova negli orari
di apertura previsti ed affissi sul portone dell’ area stessa. Eventuali
variazioni di modalità e di orari potranno essere decise, in funzione di
esigenze di servizio, dal Sindaco e le stesse verranno opportunamente comunicate.
E’ fatto divieto assoluto di disperdere nell’ ambiente i rifiuti decritti
al presente articolo, di bruciarli o di conferirli in cassonetti previsti
per altre tipologie di rifiuti. I contravventori saranno puniti a norma
di legge e del presente Regolamento
Periodicamente il servizio deve provvedere al lavaggio e relativa disinfezione dei contenitori secondo le modalità e frequenze specificate nel contratto di servizio.
ART. 29 Informazioni
Al fine di rendere il più funzionale possibile l'andamento dei servizi di
raccolta differenziata e per informare l'utenza sulle finalità e modalità
dei servizi stessi, il Comune curerà pubblicazioni a carattere informativo
ed educativo, indicanti in particolare:
- le frazioni di rifiuto oggetto di raccolte separate;
- le modalità di conferimento nei contenitori;
- le destinazioni dei rifiuti raccolti;
- l'esigenza di collaborazione da parte dei cittadini.
ART. 30 Associazioni di volontariato
Le associazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 che
operano senza fini di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche
frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso
del Comune.
ART. 31 Impianto di smaltimento
Tutti i rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 4 dovranno essere
conferiti all'impianto di riciclaggio del ACSR per mezzo del CEC o ad impianto
alternativo comunque provvisto delle necessarie autorizzazioni.
Lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le modalità previste dal DLGS
22/97.
ART. 32 Smaltimento dei rifiuti in
caso di necessità per la tutela della salute pubblica
Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute
pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale,
il Sindaco, nell'osservanza delle istruzioni riguardanti la materia e impartite
a livello Statale, Regionale e Provinciale, può ordinare o autorizzare il
ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in
deroga alle vigenti disposizioni, informandone tempestivamente il Ministero
della Sanità.
CAPO VI - VIGILANZA IGIENICA E AMMINISTRATIVA
ART. 33 Vigilanza igienico-sanitaria
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 616/77 e dal DLGS 22/97 sono preposti
al controllo sullo smaltimento dei rifiuti in ogni sua fase la Provincia
che si avvale della A.S. L. di competenza.
Al competente Ufficio Sanitario spetta, oltre la vigilanza sul modo con
cui vengono disimpegnati i servizi, l'ispezione dell'attrezzatura in dotazione,
dei locali adibiti a ricovero degli automezzi, nonchè dei servizi igienici
e delle zone di carico e scarico dei rifiuti.
Il servizio di Nettezza Urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto al controllo contravvenzionale della Vigilanza Urbana, che osserverà le disposizioni emanate dal Sindaco, sentito il competente Organo sanitario ed al controllo amministrativo da parte degli uffici competenti.
CAPO VII - NORME RELATIVE AL PERSONALE
ART. 35 Stato giuridico del personale
Il Comune, o per esso l'impresa concessionaria dei servizi di cui al presente
Regolamento, sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti
e di quelle di futura emanazione in materia di assunzione del personale,
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale
e previdenziale.
Dovrà inoltre essere assicurato il pieno rispetto dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali integrativi stipulati
in sede regionale, provinciale o locale.
ART. 36 Uso della divisa
Tutto il personale, durante il servizio, deve indossare la prescritta divisa,
che dovrà essere mantenuta pulita e in decoroso stato di conservazione.
Il personale che indossa la divisa, anche se non si trova in servizio, deve
tenere un contegno civile ed educato.
CAPO I - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
ART. 37 Divieto di abbandono di rifiuti
in aree pubbliche o private
E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti
in aree pubbliche e private e soggette ad uso pubblico e nei pubblici mercati
coperti e scoperti.
In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari,
igienici od ambientali, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine
per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone lo sgombero
di dette aree con l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalle
vigenti leggi e dal presente Regolamento richiedendo inoltre il riconoscimento
di tutti i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione.
E' vietato altresì lo scarico dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque
pubbliche e private.
E’ vietato bruciare o portare alla distruzione termica qualsiasi tipo di
rifiuto in qualsiasi luogo.
Per eventuali inadempienze, si osserverà la procedura di cui al precedente
2° comma.
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.
A tale scopo, essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare il loro impaludamento ed inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
In caso di inadempienza, si procederà a norma dell’ art. 40 secondo comma. ART. 39 Obbligo di tenere puliti fabbricati ed aree scoperte private
Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, l e aree scoperte private e no di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono essere inoltre conservati liberi da materiali inquinanti.
Conduttori e proprietari devono collaborare con l’ autorità comunale alla tutela dell’ ambiente e provvedere ad eseguire tutte le opere necessarie a salvaguardare l’ ecologia ambientale. In caso di inadempienza si procederà a norma dell’ art. 40 secondo comma.
ART. 40 Pulizia dei mercati e delle
aree occupate da esercizi pubblici
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ ingrosso
ed al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica
o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l’ area
attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, siano
provenienti dalla propria attività che conseguenti all’ attività stessa
conferendo i rifiuti negli appositi contenitori in osservanza alle disposizioni
del presente regolamento.
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche
o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere
alla costante pulizia dell’ area da essi occupata. I rifiuti vanno conferiti
negli appositi contenitori in osservanza alle disposizioni del presente
regolamento.
In caso di inadempienza si procederà a norma dell’ art. 40 secondo comma.
Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante non deve abbandonare rifiuti sull’ area pubblica e deve in ogni caso, ad operazioni ultimate, provvedere alla pulizia dell’ area interessata.
In caso di inadempienza si procederà a norma dell’ art. 40 secondo comma.
ART. 42 Rifiuti da attività edilizie
e di sgombero totale o parziale di immobili
Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento, restauro,
ristrutturazione, sgombero totale o parziale di fabbricati in genere deve
avvalersi delle aziende specializzate per la raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti derivanti da queste attività. E’ altresì tenuto a pulire le
aree pubbliche o di uso pubblico che dovessero risultare insudiciate da
tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
In caso di inadempienza si procederà a norma dell’ art. 40 secondo comma.
CAPO I - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
ART. 43 Classificazione dei rifiuti
speciali
I rifiuti speciali comprendono:
1) - Residui derivanti da lavorazioni industriali, in nessun caso considerati
assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi del Art 7 del DLGS 22/97 e SMI;
2) - Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini pubblici e privati,
limitatamente a rifiuti comunque pericolosi per la salute pubblica (ad esclusione
di quelli derivanti dalla preparazione dei cibi, di quelli prodotti negli
uffici, di quelli costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini): tali
rifiuti speciali sono da considerarsi assimilabili agli urbani solo ai fini
del trattamento mediante incenerimento (DM 26/6/2000 N° 219 e Art 45 del
DLGS 22/97);
3) - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari
e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.
4) - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
5) - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o provenienti
dalla depurazione degli effluenti.
ART. 44 Obblighi dei produttori
dei rifiuti Speciali
Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti
a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente
o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi della Normativa
Vigente o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli ed in accordo con la Normativa Vigente
ART. 46 Responsabilità dei produttori
dei rifiuti speciali
I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:
- obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;
- obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti,
come previsto dall’ Art 12 del DLGS 22/97
- obbligatorietà dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo
in azienda per conto terzi o per rifiuti speciali classificati tossici o
nocivi;
- verifica della destinazione dei rifiuti;
- possesso dell'autorizzazione per il trasporto in conto proprio.
Comunque responsabili del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto
se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, sono il produttore
ed il trasportatore.
ART. 47 Classificazione dei rifiuti
tossici e nocivi
Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono
o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un
pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato
al DLGS 22/97.
Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle
norme contenute nel DLGS 22/97
ART. 48 Obblighi dei produttori dei
rifiuti tossici e nocivi
I produttori o le Aziende specializzate che provvedono allo smaltimento
dei rifiuti tossici o nocivi devono organizzarsi in modo da evitare ogni
danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli.
Comunque lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire con modalità, criteri
e sistemi diversi da quelli osservati per i rifiuti solidi urbani e secondo
le norme nazionali e regionali.
I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi
sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo di eventuali
recuperi.
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori o le imprese specializzate devono comunque provvedere a mezzo di impianti specializzati per il trattamento di tali rifiuti.
Dovranno comunque osservarsi le regole e i criteri dettati in proposito dal competente organo regionale.
ART. 50 Autorizzazione per lo smaltimento.
Ogni fase (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento, stoccaggio
definitivo) dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi è regolata dal
DLGS 22/97.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 51 Riciclo di materiali e produzione
di energia.
Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento,
il recupero dei rifiuti ai fini economici e produttivi.
All'uopo saranno promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a recuperare da essi materiale ed energia.
E' vietata l'apertura e l'esercizio di discariche non autorizzate.
I produttori di:
1) rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di messa fuori uso di macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete;
3) rifiuti costituiti dai residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
nonchè le imprese e gli enti autorizzati dalla Provincia, ai sensi del DLGS 22/97 e della LR 24/02, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche, devono ottenere apposita autorizzazione dalla Provincia. Si osservano al riguardo le norme del DLGS 22/97 e SMI.
ART. 53 Informazioni all'Amministrazione
Comunale
Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi, nonchè i produttori che smaltiscono, per proprio
conto i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale,
entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura e le
tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.
Oltre le disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti, vanno osservate le norme emanate dalla Regione in particolare la LR 24/02
ART. 55 Responsabilità ed obblighi
dell'appaltatore
Nel caso in cui il servizio oggetto del presente Regolamento sia affidato
in appalto, la ditta concessionaria è responsabile verso il Consorzio e
l'Amministrazione Comunale del perfetto andamento e svolgimento dei servizi
assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte
del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.
L'Appaltatore è inoltre responsabile del rispetto della frequenza dei servizi
e deve prodigarsi, anche aumentando la frequenza stessa, per evitare spandimento
od accumulo dei rifiuti nelle aree adiacenti ai punti di raccolta.
Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento sono da considerarsi ad
ogni effetto "servizi pubblici" e, per nessuna ragione, possono
essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento saranno determinati con provvedimento del Sindaco nel rispetto della Normativa vigente.
ART. 57 Organizzazione ed individuazione delle unità organizzative
L'Amministrazione Comunale adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 199O, n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, che non siano già individuati negli articoli precedenti o da altre norme statutarie o regolamentari, saranno individuate dal Sindaco con apposito provvedimento.
ART. 58 Osservanza di altre disposizioni
e dei regolamenti comunali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, saranno
osservati, in quanto applicabili:
a) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia;
b) lo Statuto;
c) i Regolamenti Comunali.
Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato
entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse
disposizioni e senza necessità di provvedimento finale.
In tal caso è sufficiente una successiva integrazione regolamentare.
Nel caso in cui parte o tutti i servizi oggetto del presente Regolamento vengano concessi in appalto, la Giunta Comunale, direttamente o attraverso il “Consorzio Ecologico Cuneese”, adotterà apposito Capitolato speciale disciplinante, tra l'altro:
1) il tipo di servizio da disimpegnare;
2) le modalità di esecuzione del servizio;
3) la durata dell'appalto;
4) il sistema di aggiudicazione del servizio.
ART. 60 Validità del regolamento
La validità del presente Regolamento è immediata a seguito delle approvazioni
di legge e della pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune, ai sensi delle
norme contemplate nello Statuto Comunale.
TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO
ART. 61. Organo di Controllo
Fermo restando la competenza specifica degli Organi di Controllo come già
previsto dalla vigente legislazione, la Vigilanza Urbana ha il compito di
verificare l’ applicazione ed il rispetto del presente regolamento procedendo
all’ applicazione delle sanzioni previste qualora la situazione lo richieda.
Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi del DLGS 22/97 e sue modificazioni nonché ai sensi di tutte le disposizioni di Legge in materia, siano esse Statali, Regionali o Provinciali.
ART. 63 Sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligo di informazioni
Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni
richieste dall'autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all'autorità
che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno,
la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati,
detenuti o trattati nell'anno solare precedente è punito ai sensi del DLGS
22/97 e sue modificazioni nonché ai sensi di tutte le disposizioni di Legge
in materia, siano esse Statali, Regionali o Provinciali.
Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanata, nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme sono applicabili le pene e l'ammenda previste dal DLGS 22/97 e sue modificazioni nonché ai sensi di tutte le disposizioni di Legge in materia, siano esse Statali, Regionali o Provinciali. .
ART. 65 Violazione delle disposizioni
di cui agli artt.,14 comma 9, art 19 e art. 37.
Chiunque violi gli obblighi previsti agli artt. 14 comma 9, art 19, e art
37 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da
€ 500 a €. 700,00, oltre al risarcimento di tutti gli eventuali costi sostenuti
dal Comune, salvo l'adozione di eventuali altri provvedimenti ed azioni
del Comune nei confronti del contravventore.
ART. 66 Violazione delle disposizioni
di cui agli artt. 20, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41 e 42.
Chiunque violi gli obblighi previsti agli artt. 20, 25, 26, 27, 38, 39,
40, 41 e 42 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa
di € 150 € a € 300,00, oltre al risarcimento di tutti gli eventuali costi
sostenuti dal Comune, salvo l'adozione di eventuali altri provvedimenti
ed azioni del Comune nei confronti del contravventore.
Chiunque violi gli obblighi previsti agli artt. 13, 14 comma da 1 a 8 e artt 21, 22, 23 e 24 del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa di € 70 €. 150,00, oltre al risarcimento di tutti gli eventuali costi sostenuti dal Comune, salvo l'adozione di eventuali altri provvedimenti ed azioni del Comune nei confronti del contravventore.
ART. 68 Abrogazione
E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con
il presente regolamento
DOMANDA DI ADESIONE AL METODO DEL “COMPOSTAGGIO”
REGOLAMENTO COMUNALE DEI RIFIUTI (Allegato “A”)
Il sottoscritto:…………………………………….
(nome e cognome in stampatello)
Nato a……………………… il………………………
Residente in :
………………………………….. ………… ………………….
(Via o Frazione) (N° civico) (telefono)
Dichiara di conoscere il Regolamento Comunale sui Rifiuti e di voler aderire al Metodo del “Compostaggio” in una delle seguenti forme:
• Compostiera – Composter chiuso (fornito dal Comune senza sconto sulla tassa)…………………………………….
(firma per conferma ed accettazione)
• “Composter fai da te” (con sconto sulla tassa)………………………............................
(firma per conferma ed accettazione)
• Cassa di compostaggio (con sconto sulla tassa)…………………………………………
(firma per conferma ed accettazione)
• Compostaggio in cumulo all’ aperto (con sconto sulla. tassa)…………………………………………
(firma per conferma ed accettazione)
• Compostaggio in buca (con sconto sulla tassa) ……………………………………………….
(firma per conferma ed accettazione) >
Dichiara che il proprio nucleo famigliare è composto da……componenti.
Dichiara che la superficie utile per l’ utilizzo del compost è di ……..metri quadri.
Dichiara di essere a conoscenza del regolamento e di accettarlo integralmente, compresi i controlli che verranno effettuati dal personale incaricato dal Comune.
Pianfei, li---------------------- Firma ----------------------------
(data) (firma leggibile)
ATTESTAZIONE RICEVIMENTO COMPOSTER CHIUSO DAL COMUNE
Il sottoscritto ……………………………… il ……………………….
ha ricevuto in comodato gratuito dal Comune di Pianfei il Composter chiuso.
Si impegna ad averne cura e mantenerlo in efficienza.
Si impegna al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Comunale sui Rifiuti.
Pianfei, li…………………… Firma leggibile………………………